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DPR n. 59/2013 AUA Autorizzazione Unica Ambientale

Nuova disciplina per rinnovo autorizzazione allo scarico reflui industriali

Si comunica che, a seguito dell’entrata in vigore del DPR n.59/2013, i titolari delle imprese devono presentare domanda di autorizzazione unica ambientale (AUA) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune nel cui territorio insiste lo Stabilimento, che provvederà ad inviare l’istanza all’ autorità competente (individuata nella Provincia, salvo se diversamente normato dalla Regione) per l’istruttoria del procedimento.
L'Autorizzazione Unica Ambientale è un provvedimento che incorpora in un unico atto diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore (Dlgs 152/2006, L. 447/1995 e Dlgs 99/1992).
In particolare, l’AUA comprende, includendole in un solo atto:
1. l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue di cui al Capo II Titolo IV della parte III del D. Lgs n. 152/2006 e smi (di seguito, Codice dell’ambiente);
2. la comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti derivanti da allevamenti zootecnici, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle imprese/aziende di cui all’art. 112 del D. Lgs n. 152/2006 e smi;
3. l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del Codice dell’ambiente;
4. l’autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 272 del Codice dell’ambiente;
5. la comunicazione o il nulla osta sull’impatto acustico di cui all’art. 8 della legge n.447/1995;
6. l’autorizzazione all’utilizzo in agricoltura dei fanghi derivanti da processo di depurazione;
7. le comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del Codice dell’ambiente.

 

La domanda va presentata per ottenere il rilascio, il rinnovo o l’aggiornamento (es.modifica) anche di uno solo degli atti ricompresi nell’AUA.
La disciplina in materia di AUA si applica:
a) alle micro, piccole e medie imprese (PMI), così come individuate dall’art. 2 del DM 18 aprile 2005;
b) agli impianti produttivi non soggetti alle disposizioni in materia di AIA.
Sono, invece, espressamente esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento AUA i progetti sottoposti a valutazione d’impatto ambientale (VIA)
I soggetti e gli uffici coinvolti nella procedura per il rilascio, il rinnovo o l’aggiornamento dell’AUA sono:

- l’autorità competente, individuata nella Provincia, ovvero nella diversa autorità prevista dalla normativa regionale, che rappresenta il soggetto responsabile ai fini del rilascio, rinnovo o aggiornamento dell’AUA
- i soggetti competenti in materia ambientale, vale a dire tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla legislazione vigente, partecipano ai procedimenti sostituiti dall’AUA 
- lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), vale a dire l’ufficio preposto al rilascio dell’AUA.
- il gestore, vale a dire il soggetto che ha potere decisionale in merito all’installazione o all’esercizio dello stabilimento soggetto all’AUA e che è responsabile del rispetto di quanto previsto dal Codice dell’ambiente (art. 2, co. 1, lett. d).

 

Si precisa infine che sino all'adozione della modulistica ministeriale le domande per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale potranno essere presentate nel rispetto della procedura indicata all'art. 4 del DPR n. 59/2013, con l'utilizzo dei modelli provvisori scaricabili dai siti della Provincia di competenza.



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